REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE NEL COMPRENSORIO DI SANT’ISIDORO
INDICE:
ART. 1: SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
ART. 2: DEFINIZIONI
SEZIONE I
PRESCRIZIONI E DIVIETI
ART. 3: PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 4: OBBLIGHI INERENTI LE MISURE DI SICUREZZA
ART. 5: REQUISITI DI ETÀ PER LA GUIDA
ART. 6: LIMIITI DI VELOCITA’
ART. 7: STRADE E PERCORSI
ART. a; PRECEDENZE ED INCROCI
ART. 9: SOSTE E FERMATE
ART. 10; SORPASSI
ART. 11: OBBLIGHI IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
ART. 12: OBBLIGO DI ASSICURAZIONE RC AUTO
ART. 13: VEICOLI RUMOROSI E INQUINANTI
SEZIONE II
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI
ART. 14: COMPETENZA ALL’ACCERTAMENTO
ART. 15: FORMA DELL’ACCERTAMENTO
ART. 16: CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
ART. 17: ARCHIVIO, CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DEI VERBALI
SEZIONE III
PENALI ED ALTRE CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI
ART. 18: PENALI
ART. 19: ALTRE MISURE DETERRENTI
ART. 20 VIOLAZIONI PIÙ GRAVI
ART. 21: DISPSIZIONI FINALI
ART. 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1.1 Il presente Regolamento è ispirato allo scopo di incrementare la sicurezza nella circolazione all’interno del Comprensorio, al fine di limitare al minimo i rischi di incidenti ed infortuni e di favorire il tranquillo e pacifico godimento delle proprietà immobiliari situate nel Comprensorio.
1.2 Il Regolamento si applica ad ogni fattispecie di circolazione effettuata nell’ambito del Comprensorio a mezzo di veicoli, sia che si tratti di Circolazione sulla rete viaria realizzata nella zona residenziale, sia che interessi le strade che costeggiano il percorso del golf, sia infine che si tratti di circolazione al di fuori dei percorsi o delle strade contrassegnate.
1.3 La Sezione I del Regolamento, contenente le prescrizioni ed i divieti inerenti la circolazione, si applica a tutti coloro che, autorizzati o meno, si trovano e circolano all’interno dell’area del Comprensorio. Considerato che gli Associati del Comprensorio ed i Soci del Circolo Golf Bogogno sono investiti dell’onere di informare i propri familiari, parenti, ospiti, ed in generale tutti coloro ai quali consentono l’accesso nel Comprensorio, dell’esistenza delle regole da osservare al suo intemo, nel caso di violazione delle prescrizioni e dei divieti di cui alla I Sezione da parte di un soggetto estraneo all’Associazione od al Circolo, l’obbligo di pagare le penali previste dal Regolamento sarà ricondotto all’Associato o al Socio proprietario del veicolo utilizzato per la violazione, ovvero all’Associato o al Socio al quale è riferibile l’accesso nel Comprensorio dell’autore della violazione.
1.4 In assenza di esplicita norma o regolamentazione più restrittiva nell’ambito del Regolamento restano applicabili alla circolazione all’interno del Comprensorio tutte le disposizioni contenute nel Codice della Strada, e sue successive modifiche.
1.5 Il Regolamento non costituisce deroga o modificazione alcuna delle norme di legge applicabili nei rapporti tra privati in materia di responsabilità e conseguenze risarcitorie di un illecito, neppure nel caso in cui il soggetto danneggiato sia Golfmarc SpA, o l’Associazione denominata Comprensorio Sant’Isidoro, essendo escluso che il pagamento delle penali previste nella Sezione III estingua o riduca l’obbligo dell’autore di un illecito di risarcire integralmente i danni cagionati a persone o cose.
ART. 2 - DEFINIZIONI
2.1 Nell’interpretazione ed applicazione del Regolamento valgono le seguenti definizioni:
veicolo: si intende per veicolo ogni e qualsiasi macchina o manufatto, siano essi dotati di motore a benzina o elettricità, di pedali o altro meccanismo propulsivo o di trazione, utilizzati per la circolazione ed il trasporto di persone o cose. Quando si tratta di applicare una norma del Codice della Strada nella quale è contenuto il riferimento ad una specifica categoria o tipologia di veicoli occorre assumere come punto di partenza le definizioni contenute nel Codice medesimo;
arresto: interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
fermata temporanea: sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone ovvero per altre esigenze di brevissima durata;
sosta: sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibile allontanamento del conducente dal veicolo;
sorpasso: manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte di carreggiata normalmente destinati alla circolazione;
periodo diamo: periodo della giornata compreso tra mezzora prima dell’alba e mezzora dopo il tramonto;
periodo notturno: periodo della giornata compreso tra mezzora dopo il tramonto e mezzora prima dell’alba della mattina;
Associato 0 Socio di riferimento: Associato o Socio proprietario del veicolo utilizzato per la violazione, ovvero Associato o Socio al quale è n'feribile l’accesso nel Comprensorio dell’autore della violazione o del veicolo utilizzato.
SEZIONE I
PRESCRIZIONI E DIVIETI
ART. 3 - PRINCIPI FONDAMENTALI
3.1 Chiunque si mette alla guida di un veicolo deve comportarsi in maniera tale da non costituire un pericolo o un intralcio per la circolazione, e in ogni caso in modo da salvaguardare la incolumità, sicurezza e tranquillità di tutti coloro che si trovano all’interno del Comprensorio.
3.2 Costituisce una gravissima violazione del Regolamento la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti
ART. 4 - OBBLIGHI INERENTI LE MISURE DI SICUREZZA
4.1 La guida all’interno del Comprensorio di qualunque veicolo a due ruote che sia dotato di motore, impone sempre ed irrevocabilmente l’uso di un casco regolarmente omologato da parte del conducente e dell’eventuale trasportato.
4.2 La guida di qualunque veicolo a tre o quattro ruote che sia dotato di cinture di sicurezza (o che a norma del libretto di circolazione dovrebbe essere dotato di cinture di sicurezza), impone sempre ed irrevocabilmente l’utilizzazione delle cinture da parte del conducente e di tutti i passeggeri.
4.3 E’ vietato il trasporto di un numero di persone superiore a quello per il quale il veicolo è stato omologato. In ogni caso è vietato il trasporto di più di un passeggero oltre al conducente sui veicoli a due ruote, ovvero sui veicoli a tre ruote che sono dotati di due posti/ sedili soltanto.
ART. 5 - REQUISITI DI ETÀ PER LA GUIDA
5.1 Ferma restando l’efficacia delle norme contenute nel Codice della Strada che prevedono determinati requisiti di età per la guida di ciascuna categoria di veicoli e fermo il divieto di guida da parte di chi è privo, anche temporaneamente per effetto di sanzioni irrogate da pubbliche autorità, della patente di guida, all’interno del Comprensorio devono essere osservati i seguenti limiti nella circolazione:
a) qualunque veicolo a due ruote dotato di motore a benzina o elettrico non può essere guidato da chi non abbia compiuto gli anni quattordici;
b) qualunque veicolo a tre o quattro ruote dotato di motore elettrico non può essere guidato da chi non abbia compiuto gli anni sedici;
c) chi non abbia ancora compiuto gli anni diciotto non può trasportare altre persone su veicoli a due ruote dotato di motore a benzina o elettrico.
ART. 6 - LIMITI DI VELOCITÀ
6.1 Indipendentemente dalla tipologia di veicolo utilizzato è obbligo del conducente di regolame la velocità in modo tale che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche ed alle condizioni della strada, alla presenza di eventuali altri veicoli e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
6.2 In assenza di specifica segnaletica più restrittiva il limite di velocità che deve essere osservato all’interno del Comprensorio è di 30 (trenta) km/h.
6.3 Indipendentemente dalle velocità raggiunte o raggiungibili e dai veicoli utilizzati è comunque vietato organizzare o prendere parte a gare divelocità.
ART. 7 - STRADE E PERCORSI
7.1 E’ vietato7 con qualunque veicolo, circolare su aree esterne ai limiti contrassegnati della rete stradale del Comprensorio o dei percorsi adiacenti al campo da Golf.
7.2 E’ vietato circolare sui percorsi adiacenti al campo da Golf con veicoli diversi dai Golf Carts.
ART. 8 - PRECEDENZE ED INCROCI
8.1 Ferma l’operatività della regola della precedenza a chi proviene da destra salvo diversa segnalazione, chiunque circola all’interno del Comprensorio è obbligato alla massima prudenza nei pressi di tutti gli incroci o intersezioni. Nel periodo diurno nei pressi degli incroci è obbligatorio rispettare la segnaletica orizzontale e verticale esistente.
8.2 I pedoni hanno sempre e comunque il diritto di precedenza nei confronti di qualunque veicolo in circolazione.
ART. 9 - SOSTE E FERMATE
9.1 Al di fuori dei casi di emergenza è vietato lasciare un veicolo in sosta al di fuori degli spazi contrassegnati adibiti a parcheggio.
9.2 La fermata è sempre ammessa salvo l’obbligo di azionare idonei dispositivi di segnalazione e di osservare la massima cautela nella ripresa della marcia.
ART. 10 - SORPASSI
10.1 Nell’ambito della rete viaria realizzata nel Comprensorio è sempre vietato il sorpasso in prossimità di incroci o attraversamenti pedonali.
10.2 E’ altresì vietato il sorpasso di veicoli in movimento sulla corsia di marcia, mentre è ammissibile il sorpasso di altri veicoli fermi o in sosta sulla carreggiata.
10.3 ll sorpasso è altresì ammesso quando si tratta di superare veicoli a pedali e pedoni pur se in movimento.
10.4 In ogni caso prima di un sorpasso deve essere preventivamente accertato che non vi sono specifici segnali di divieto e che sussiste la visibilità sufficiente a garantire la sicurezza della manovra.
ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
11.1 Tutti i veicoli che, a norma delle disposizioni contenute nel Codice della Strada, devono essere dotati di una targa di identificazione devono soddisfare tale requisito anche se utilizzati esclusivamente all’interno del Comprensorio.
ART. 12 - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE RC AUTO
12.1 Tutti i veicoli per i quali il Codice della Strada prevede l’obbligo dell’assicurazione r.c. devono essere regolarmente assicurati anche se utilizzati esclusivamente all’intemo del Comprensorio.
ART. 13 - VEICOLI RUMOROSI E INQUINANTI
13.1 E’ vietata la circolazione all’interno del Comprensorio di qualsiasi veicolo che a seguito di modifiche della caratteristiche costruttive originarie o di carenza di manutenzione non risulti conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e che, per effetto di tale mancanza di conformità, risulti eccessivamente rumoroso o manifestamente inquinante.
SEZIONE II
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI
ART. 14 - COMPETENZA ALL’ACCERTAMENTO
14.1 La competenza ad accertare le violazioni delle norme contenute nel Regolamento o richiamate dal Regolamento, è attribuita ai soggetti incaricati della sorveglianza all’interno del Comprensorio, limitatamente al tempo durante il quale sono in servizio. Al fine di coordinare e razionalizzare l’attività il Comitato Direttivo dell’Associazione ha nominato il Sig. Orecchioni Responsabile per l’attuazione del Regolamento.
14.2 Quando si tratta di violazioni il cui accertamento presuppone anche la presentazione e l’esame di documentazione (ad es. patente, certificato di assicurazione ecc.) tali attività saranno effettuate dagli incaricati della sorveglianza presso la portineria del comprensorio, sempre sotto le direttive ed i1 coordinamento del Responsabile di cui al comma che precede.
14.3 Una violazione potrà dirsi accertata solo nel caso in cui l’addetto all’accertamento ne abbia avuto percezione diretta, fermo restando che quando si tratta di violazioni ancora in atto tutti gli Associati del Comprensorio o Soci del Circolo potranno richiedere l’intervento dell’addetto affinché provveda a prendere atto dell’infrazione.
ART. 15 - FORMA DELL’ACCERTAMENTO
15.1 Dell’accertamento di qualunque violazione dovrà essere predisposto un verbale in forma sintetica, dal quale risultino la data e l’ora dell’episodio, una breve descrizione dei fatti, la sottoscrizione del soggetto che accerta la violazione.
15.2 Nd verbale devono essere inseriti tutti gli elementi utili per consentire l’idendficazione del responsabile della violazione o del veicolo coinvolto nella stessa.
ART. 16 - CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
16.1 Ove possibile la violazione del Regolamento è tempestivamente contestata dall’addetto all’accertamento, il quale provvede altresì a richiedere le generalità del responsabile e, in caso di sua estraneità all’Associazione ed al Circolo, del Socio o Associato di riferimento. E’ comunque escluso che la contestazione immediata assuma filevanza ai fini della validità od opponibilità dell’accertamento.
16.2 In assenza di contestazione immediata della violazione al responsabile, l’individuazione del Socio o dell’Associato di Riferimento che ai sensi dell’art. 2 deve rispondere della penale o deve collaborare per l’esecuzione delle misure sul veicolo, è effettuata sotto il diretto controllo del Responsabile per l’Attuazione del Regolamento. In esito a tale individuazione si procederà
all’invio di una copia del verbale a mezzo raccomandata r.r. nella quale verrà altresì specificata la norma di cui è stata accertata 1a violazione ed indicato l’importo della penale o il contenuto della misura conseguente alla violazione e le modalità per il successivo pagamento della penale o adempimento della misura.
16.3 Quando si tratta di accertamenti di violazioni che presuppongono la presentazione di documentazione da parte dell’interessato, la relativa contestazione è preceduta dalla richiesta scritta contenente una breve esposizione dei motivi della stessa e l’indicazione degli atti e dei documenti di cui si chiede l’esibizione. Tale richiesta specificherà il termine di presentazione della documentazione, con specifico avvertimento che la mancata ottemperanza alla richiesta sarà considerata alla stregua di una ammissione di violazione.
ART.17 - ARCHIVIO, CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DEI VERBALI
17.1 Gli originali dei verbali, ordinati secondo criterio cronologico ma reperibili anche mediante criterio nominativo o per veicolo, saranno archiviati dagli incaricati alla sorveglianza e conservati presso la portineria del comprensorio.
17.2 In osservanza con le disposizioni dettate in materia di privacy la documentazione relativa alle violazioni potrà essere consultata esclusivamente dai diretti interessati.
SEZIONE III
PENALI E ALTRE CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI
ART. 18 - PENALI
18.1 La violazione di una delle norme del presente Regolamento comporta l’obbligo del responsabile, se Associato o Socio, ovvero del Socio o dell’Associato di Riferimento, di pagare una penale di importo pari ad € 50,00 (cinquanta/00).
18.2 Nel caso in cui nell’anno successivo alla violazione, venga accertata una ulteriore infrazione di analoga tipologia da parte del medesimo responsabile, l’importo della penale sarà aumentato di 50,00 (cinquanta/00). Si precisa che ai fini della reiterazione della violazione occorre che vi sia coincidenza tra il soggetto che ha commesso la prima infrazione con il soggetto che ha compiuto la o le successive, essendo invece irrilevante che si tratti del medesimo Socio o Associato di Riferimento.
18.3 Le penali dovranno essere regolate presso il servizio di vigilanza della portineria, dietro il rilascio di ricevuta di versamento. In mancanza verranno addebitate al Socio o all’Associato in occasione del rendiconto condominiale.
ART. 19 - ALTRE MISURE DETERRENTI
19.1 La reiterazione della medesima violazione con il medesimo veicolo entro sei mesi dalla prima infrazione comporta la sospensione della possibilità di far accedere o comunque circolare il suddetto veicolo all’interno del Comprensorio per il periodo di un mese, indipendentemente dal soggetto che era alla guida in occasione della prima o delle successive violazioni.
19.2 Nel caso in cui entro la fine dell’anno decorrente dalla prima violazione venga accertata una terza infrazione alla medesima regola e con il medesimo veicolo, la misura della sospensione conseguente all’ulteriore violazione sarà aumentata a tre mesi.
19.3 Unitamente alla contestazione della violazione verranno indicate al Socio o all’Associato di Riferimento le date di inizio e di cessazione della sospensione.
ART. 20 - VIOLAZIONI PIÙ GRAVI
20.1 La guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti costituisce la violazione potenzialmente più pericolosa dell’intero Regolamento e conseguentemente la più grave. A seguito di una siffatta infrazione conseguirà il divieto di giuda di qualsiasi veicolo all’interno del Comprensorio per un periodo non inferiore a sei mesi.
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI
21.1 Il Regolamento entrerà in vigore a partire dal 15 aprile 2009 dopo che il Responsabile per l’Attuazione avrà dato adeguata pubblicità a tutti gli interessati.
21.2 Tutte le somme versate a titolo di penali saranno utilizzate per coprire parte delle spese di manutenzione e miglioria della rete viaria del Comprensorio e dell’impianto sportivo, oltre che per incrementarne la sicurezza.